Art. 144-ter — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

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Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, (( lettere a) ed e-ter))), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni: 97 112

  • a)la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
  • b)la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
  • c)le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. Si applica l'articolo 144, comma 9.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182

97

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del presente decreto, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 6, alle quali le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116

112

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

Testo in vigore dal 14 agosto 2024 al 12 marzo 2025

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116

    Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144ter · fonte del testo

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