Art. 14 — Autorizzazione all'attività bancaria

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La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
  • a-bis)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • b)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
  • c)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  • d)i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
  • e)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'art. 26.
  • f)non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. (( La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. )) Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 29 febbraio 2004

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  6. 10 marzo 2010 — 27 giugno 2015per 5 anni
  7. 25 gennaio 2007 — 10 marzo 2010per 3 anni
  8. 29 febbraio 2004 — 25 gennaio 2007per 3 anni
  9. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  10. 13 ottobre 1999 — 19 ottobre 1999per 6 giorni
  11. 30 settembre 1993 — 13 ottobre 1999testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1999 al 19 ottobre 1999. 50 parole aggiunte.

aggiunto: f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestioneaggiunto: . La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art14 · fonte del testo

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