Art. 14 — Autorizzazione all'attività bancaria

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La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
  • a-bis)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
  • b)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
  • c)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  • d)sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
  • e)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
  • f)non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. (( La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione. ))

Testo in vigore dal 27 giugno 2015 al 13 dicembre 2016

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Versioni nel tempo

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1993oggi
  1. dal 11 gennaio 2027in arrivo
  2. 9 gennaio 2026 — 11 gennaio 2027in vigoreper 9 mesi
  3. 30 novembre 2021 — 9 gennaio 2026per 4 anni
  4. 13 dicembre 2016 — 30 novembre 2021per 5 anni
  5. 27 giugno 2015 — 13 dicembre 2016per un anno
  6. 10 marzo 2010 — 27 giugno 2015per 5 anni
  7. 25 gennaio 2007 — 10 marzo 2010per 3 anni
  8. 29 febbraio 2004 — 25 gennaio 2007per 3 anni
  9. 19 ottobre 1999 — 29 febbraio 2004per 4 anni
  10. 13 ottobre 1999 — 19 ottobre 1999per 6 giorni
  11. 30 settembre 1993 — 13 ottobre 1999testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2010 al 27 giugno 2015. 51 parole tolte, 63 parole aggiunte in 3 capoversi.

d) tolto: i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 aggiunto: per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo tolto: abbiano i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati nell'articolo 26. aggiunto: siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;

… delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. tolto: La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita' aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese … b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'aggiunto: . La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art14 · fonte del testo

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