Art. 133 — Abuso di denominazione

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L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche. (( L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. )) (( La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento. )) Chiunque contravviene al disposto ((dei commi 1, 1-bis e 1-ter)) e' punito con la sanzione amministrativi pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107.

Testo in vigore dal 1 marzo 2010 al 19 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 1 marzo 2010. 7 parole tolte, 68 parole aggiunte.

… inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche. tolto: 1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, … elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle bancheaggiunto: . L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza … base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1aggiunto: , 1-bis e 1-tolto: bisaggiunto: ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche tolto: eaggiunto: , dagli istituti di moneta elettronica aggiunto: e dagli istituti di pagamento. Chiunque contravviene al disposto tolto: del comma 1 aggiunto: dei commi 1, 1-bis e 1-ter e' punito con la sanzione amministrativi pecuniaria da lire due milioni a lire …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art133 · fonte del testo

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