Art. 133 — Abuso di denominazione

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L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art133 · fonte del testo

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