Art. 128-ter — Misure inibitorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 2015 al 10 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →

Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':

  • a)inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
  • b)inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
  • c)disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".

Testo in vigore dal 27 giugno 2015 al 10 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2010 al 27 giugno 2015. 93 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':

aggiunto: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

aggiunto: b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

aggiunto: c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128ter · fonte del testo

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