Art. 114-duodecies — Conti di pagamento e forme di tutela

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Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Testo in vigore dal 22 febbraio 2012 al 13 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2010 al 22 febbraio 2012. 74 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Gli istituti di pagamento tolto: detengono aggiunto: registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro tolto: immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11, ne' moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter). Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, aggiunto: sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento tolto: e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distintiaggiunto: . Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori tolto: dell'intermediario aggiunto: dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto tolto: ove tali somme di denaro aggiunto: presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite tolto: del patrimonio di proprieta' dei singoli clienti. Nel caso in cui aggiunto: di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro tolto: detenute aggiunto: registrate nei conti di pagamento tolto: siano aggiunto: sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' … nei confronti dell'istituto di pagamento. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa tolto: i titolari deiaggiunto: , i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114duodecies · fonte del testo

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