Art. 1 — Definizioni
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Nel presente decreto legislativo l'espressione:
- a)"autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
- b)"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
- c)"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- d)"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
- d-bis)''COVIP'' indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- e)"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f)"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- g)"Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea;
- h)"Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunita' Europea;
- i)"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
- a)"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
- b)"banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c)"banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d)"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- e)"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;
- f)"attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
- 1)raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- 2)operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
- 3)leasing finanziario;
- 4)servizi di pagamento;
- 5)emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
- 6)rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- 7)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari;
- 8)partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- 9)consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing";
- 11)gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- 12)custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- 13)servizi di informazione commerciale;
- 14)locazione di cassette di sicurezza;
- 15)altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
- g)"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106. ((3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza))
Testo in vigore dal 13 ottobre 1999 al 10 aprile 2002
