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Nel presente decreto legislativo l'espressione:

  • a)"autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
  • b)"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
  • c)"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
  • d)"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  • e)"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  • f)"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
  • g)"Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea;
  • h)"Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunita' Europea;
  • i)"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
  • a)"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
  • b)"banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
  • c)"banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
  • d)"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
  • e)"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;
  • f)"attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
  • 1)raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  • 2)operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
  • 3)leasing finanziario;
  • 4)servizi di pagamento;
  • 5)emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
  • 6)rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  • 7)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari;
  • 8)partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
  • 9)consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing";
  • 11)gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
  • 12)custodia e amministrazione di valori mobiliari;
  • 13)servizi di informazione commerciale;
  • 14)locazione di cassette di sicurezza;
  • 15)altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
  • g)"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 13 ottobre 1999

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  1. 9 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 1 dicembre 2021 — 9 gennaio 2026per 4 anni
  3. 30 novembre 2021 — 1 dicembre 2021per 1 giorno
  4. 13 gennaio 2018 — 30 novembre 2021per 4 anni
  5. 13 dicembre 2016 — 13 gennaio 2018per un anno
  6. 16 novembre 2015 — 13 dicembre 2016per un anno
  7. 27 giugno 2015 — 16 novembre 2015per 5 mesi
  8. 23 agosto 2012 — 27 giugno 2015per 3 anni
  9. 13 maggio 2012 — 23 agosto 2012per 3 mesi
  10. 10 marzo 2010 — 13 maggio 2012per 2 anni
  11. 1 marzo 2010 — 10 marzo 2010per 9 giorni
  12. 6 agosto 2004 — 1 marzo 2010per 6 anni
  13. 29 febbraio 2004 — 6 agosto 2004per 5 mesi
  14. 10 aprile 2002 — 29 febbraio 2004per un anno
  15. 13 ottobre 1999 — 10 aprile 2002per 2 anni
  16. 30 settembre 1993 — 13 ottobre 1999testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art1 · fonte del testo

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