Art. 1 — Definizioni
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Nel presente decreto legislativo l'espressione:
- a)"autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
- b)"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
- c)"CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- d)"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
- e)"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f)"UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- g)"Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea;
- h)"Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunita' Europea;
- i)"legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
- a)"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
- b)"banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c)"banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d)"banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- e)"succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;
- f)"attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
- 1)raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- 2)operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
- 3)leasing finanziario;
- 4)servizi di pagamento;
- 5)emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
- 6)rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- 7)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari;
- 8)partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- 9)consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing";
- 11)gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- 12)custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- 13)servizi di informazione commerciale;
- 14)locazione di cassette di sicurezza;
- 15)altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
- g)"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 13 ottobre 1999
