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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 215/1975

    Questione infondata
    15 luglio 1975

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorché la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario è definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversità di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 101 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 3 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1971

    Questione infondata
    30 novembre 1971

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosità nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, è manifestamente infondata essendo stata già esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.

    Art. 3 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/1970

    Questione infondata
    6 luglio 1970

    Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, "senza distinzione di condizioni personali e sociali", (art. 3) non va inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso a disciplina uniforme, bensì nel senso che quel principio debba valere soltanto a parità di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversità di presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di norme differenziate. D'altro canto la posizione del contribuente moroso, che non sia dotato di alcuna qualifica particolare, è da porsi su piano diverso da quello di chi eserciti attività vincolate all'iscrizione in albi professionali e che pur incorra nella stessa inadempienza. Il divario consiste in ciò che, mentre per la prima categoria non sussiste, ne' può ovviamente sussistere, un vincolo formale condizionante l'attività di produzione del reddito, altrettanto non è per la seconda categoria. Pertanto, trattandosi di due categorie di evasori fiscali, non paragonabili, per differente struttura ed operatività delle rispettive situazioni e, quindi, diverse, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, ne deriva che debba ritenersi spettare al legislatore la determinazione delle conseguenti sanzioni, da applicare rispettivamente nei due casi.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 261 Testo unico imposte dirette · Art. 262 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 232 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Procedura per l'applicazione delle sanzioni a titolo di morosita'

tolto: Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 l'esattore informa l'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della sesta rata d'imposta o, nel caso previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, dalla scadenza dell'unica rata. L'ufficio delle imposte redige il processo verbale di morosita', contenente l'invito al contribuente a presentarsi all'Intendente di finanza entro un termine non inferiore a trenta giorni, con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione o di mancato pagamento entro il detto termine si procedera' alla applicazione delle sanzioni. Il verbale e' comunicato all'Intendente e notificato al contribuente. Se il contribuente si presenta l'Intendente di finanza ha facolta' di assegnarli un nuovo termine per il pagamento delle imposte dovute. Le dichiarazioni rese dal contribuente ed il provvedimento adottato dall'Intendente sono riportati nel processo verbale. Se il contribuente non si presenta o non provvede tempestivamente al pagamento l'Intendente di finanza condanna il contribuente all'ammenda ovvero, nei casi contemplati dal secondo e dall'ultimo comma dell'articolo 261, dispone che l'esattore presenti il ricorso per la dichiarazione del fallimento o pronuncia con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il decreto di sospensione e' notificato all'interessato che puo' ricorrere entro quindici giorni al Ministro per le finanze; in caso di mancata proposizione o di rigetto del ricorso il decreto e' comunicato per i provvedimenti di competenza all'organo incaricato della tenuta dell'albo o all'autorita' che concesse l'autorizzazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art262 · fonte del testo

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