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[1]Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati

[2]Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto allo esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questa Sezione. L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1976

    Questione infondata
    28 aprile 1976

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non prevede l'esclusione della facoltà di surroga dell'esattore qualora il creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, è collocato al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precede il credito per tributi. (La questione, sollevata dall'I.N.P.S. nel corso di procedimento esecutivo mobiliare, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal Pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

    Art. 3 cost. · Art. 205 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 67/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    Gli artt. 205 e 206, primo comma, D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando è già in corso altra procedura esecutiva innanzi l'autorità giudiziaria (erroneamente indicati nell'ordinanza del Pretore di Cittadella come artt. da 231 a 242 del citato Testo Unico), non contrastano con gli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale è regolata secondo un procedimento in cui si manifesta, sia pure più energicamente che in altri casi, il principio di esecutorietà dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte, da' luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sent. n. 87 del 1962). Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale, che è configurata come prevalente, entro certi limiti, non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Pertanto le questioni sopraindicate, già dichiarate non fondate con sentenze n. 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del 1968 ed 87 del 1962, non sorrette da argomenti nuovi sono manifestamente infondate.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 95/1970

    Questione infondata
    16 giugno 1970

    L'esecuzione c.d. esattoriale di cui al T.U. sulle imposte dirette approvato con decreto 29 gennaio 1958, n. 645, è un procedimento particolare che si conforma, sia pure accentuandolo, al principio della esecutorietà degli atti amministrativi, e l'intervento direzionale del giudice pretorile ne significa e garantisce la giurisdizionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 205 Testo unico imposte dirette · Art. 24 Testo unico imposte dirette · Art. 25 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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