Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte

dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1973 dal pretore

di Sarzana nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale

della previdenza sociale e Gianfranchi Anna Maria ed altro, iscritta al

n. 230 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento esecutivo mobiliare - promosso nei

confronti di Anna Maria Gianfranchi su istanza dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale, creditore dell'importo di contributi

previdenziali non versati e delle conseguenti sanzioni civili -

l'Esattore delle imposte dirette di Sarzana, con atto 28 marzo 1973,

dichiarava al pretore di Sarzana, quale giudice dell'esecuzione - ai

sensi dell'art. 205 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle

imposte dirette - di volersi surrogare all'INPS.

Il pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3

della Costituzione - la questione, sollevata dall'INPS, concernente la

legittimità costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non

prevede l'esclusione della facoltà di surroga dell'esattore qualora il

creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali, che

- ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153 - è collocato al

primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 del codice

civile e precede i crediti per tributi.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del

1 agosto 1973.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito solo l'INPS,

depositando comparsa in data 9 agosto 1973, con la quale ha chiesto che

venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 205 t.u.

delle leggi sulle imposte dirette " nella parte in cui non prevede alla

contemplata facoltà di surroga dell'esattore alcuna limitazione per le

ipotesi in cui l'originario creditore procedente vanti un credito

privilegiato potiore a quello rappresentato dall'esattore stesso". Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il pretore ha ritenuto

rilevante e non infondata la questione se l'art. 205 d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) sia in contrasto

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto "non prevede

alla facoltà di surroga dell'esattore alcuna limitazione nell'ipotesi

in cui l'originario creditore procedente vanti un credito di privilegio

assoluto e potiore rispetto a quelli tributari". Secondo il pretore,

l'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli

ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale, avendo

modificato il n. 1 dell'art. 2778 cod. civ. nel senso di collocare i

crediti per contributi di previdenza sociale in primo grado in luogo di

quelli tributari, avrebbe posto sullo stesso piano situazioni

giuridiche profondamente diverse e diversamente realizzabili in sede

esecutiva, in quanto il grado di privilegio, per effetto della modifica

legislativa, di cui all'art. 66 citato, escluderebbe "sia sul piano

formale che su quello sostanziale un razionale fondamento della

facoltà di surroga prevista dall'art. 205 t.u. citato e violerebbe,

quindi, l'art. 3 della Costituzione".

2. - La questione non è fondata.

La legge 29 luglio 1975, n. 426, entrata in vigore nel corso di

questo giudizio, stabilisce che le sue disposizioni si applicano "anche

per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il

privilegio è stato fatto valere anteriormente".

Essa, che ha modificato l'ordine dei privilegi stabiliti dal codice

civile, con l'art. 12 ha sostituito l'art. 2778 cod. civ., affermando,

nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi

indicati nell'art. 2777 stesso codice e, quindi, anche quelli relativi

ai crediti di istituti, enti e fondi speciali nella formula stessa

indicati al n. 1 e già previsti dall'art. 66 della legge 30 aprile

1969, n. 153, nonché quelli indicati nell'art. 2753 codice civile.

Da tali disposizioni emerge che l'ordine di prelazione stabilito

nel n. 1 dell'art. 2778 per contributi dovuti ad enti che gestiscono

forme di assicurazione obbligatoria, ivi indicate, non ha alterato la

posizione, ad essi potiore, dei crediti dichiarati da leggi speciali

genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti

dall'art. 2777, come già ebbe ad affermare la Corte di cassazione con

riguardo all'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato

dall'art. 16 della legge 29 luglio 1975, n. 426.

Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va

considerato che il diritto di surroga dell'esattore a termini dell'art.

205 t.u. citato, in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi

e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine

dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di

legge, nei casi concreti.

D'altra parte, non va trascurato che neppure nei casi in cui il

credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello

previsto nel n. 1 dell'art. 2778 cod. civ. è ammessa una indagine

preliminare circa la prevedibile possibilità di soddisfacimento in

concreto del credito tributario. Come questa Corte ebbe a rilevare con

sentenza 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione è

applicabile quando vi sia omogeneità di situazioni da regolare

legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di

situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per

aspetti distintivi particolari: come nel caso in esame, caratterizzato

dalla finalità di natura pubblicistica di agevolare la sollecita

riscossione di tributi erariali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle

leggi sulle imposte dirette), sollevata dal pretore di Sarzana, con

ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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