Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1968

dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra l'esattoria

delle imposte di Modena e Zunarelli Egidio, iscritta al n. 1 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1968 il pretore di Modena ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto 29

gennaio 1958, n. 645, per pretesa violazione degli artt. 24, primo e

secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Il pretore osserva in sostanza che la norma impugnata attribuisce

all'esattore, organo amministrativo, il potere di surrogarsi al

creditore procedente in sede di esecuzione immobiliare avanti al

giudice competente, mediante una semplice dichiarazione rivolta al

giudice stesso e notificata al debitore ed al creditore. Ove

quest'ultimo o il debitore stesso non provveda entro dieci giorni dalla

notifica a pagare il debito di imposta, l'esattore resta surrogato di

diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continua davanti al

pretore con il procedimento speciale previsto dal detto testo unico.

Con ciò, osserva il giudice a quo, si attribuirebbe all'esattore

il potere discrezionale di imporre al creditore procedente col rito

normale il diverso procedimento esecutivo esattoriale, con relativo

spostamento della competenza al pretore, salvo il pagamento per debito

d'imposta, senza alcun intervento da parte dell'organo giurisdizionale

legittimamente investito del procedimento esecutivo.

Questa situazione comporterebbe per il creditore, da un lato, ove

egli paghi il debito d'imposta, il rischio di non recuperare poi il

proprio avere nel procedimento esecutivo ordinario e, dall'altro, ove

si instauri il procedimento speciale, il pericolo di vedere devoluto

allo Stato l'immobile pignorato, nel caso di esito negativo

dell'incanto, ai sensi dell'art. 238 del citato T.U., e di perdere

quindi definitivamente la possibilità di realizzare il proprio

credito. In tal modo si negherebbe al creditore procedente ogni mezzo

efficace di tutela dei propri diritti, in violazione delle garanzie

difensive sancite dall'art. 24 della Costituzione.

La norma impugnata violerebbe inoltre sia l'art. 25, primo comma,

della Costituzione, in quanto attribuirebbe all'esattore il potere

discrezionale di distogliere le parti dal giudice naturale

precostituito a norma dell'art. 16, secondo comma, del codice di

procedura civile, senza peraltro apprestare nel procedimento speciale

convenienti rimedi a tutela dei diritti dei creditori, sia l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, in quanto l'autotutela della pubblica

amministrazione realizzata dalla norma impugnata, con la lamentata

esclusione di adeguate cautele a favore degli altri creditori

andrebbero ben oltre la posizione di preminenza ammissibile in favore

dello Stato per la diversa situazione soggettiva in cui si trova

rispetto agli altri creditori procedenti.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta ritualmente in rappresentanza

e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato la

fondatezza delle questioni come sopra sollevate.

Anzitutto, invero, la norma impugnata non violerebbe la garanzia

della tutela giurisdizionale o della difesa degli altri creditori del

contribuente, avendo la giurisprudenza della Corte già escluso la

violazione delle suddette garanzie per effetto della speciale

disciplina della procedura esecutiva fiscale, attesa la sua natura

amministrativa e la funzione di pubblico interesse cui corrisponde. E

d'altra parte, la natura concorsuale della procedura stessa, i poteri

di direzione e di controllo pur sempre attribuiti al pretore, e

l'assoggettabilità degli atti dell'esattore ai comuni rimedi contro

gli atti degli organi amministrativi, rafforzerebbero tale conclusione

nel caso in esame.

Infondata apparirebbe poi la pretesa violazione dell'art. 25, primo

comma, della Costituzione sempre in conformità della giurisprudenza

della Corte, che con riferimento al caso dell'esecuzione individuale

privilegiata da parte dell'esattore nel corso del fallimento del

contribuente, ha escluso trattarsi di uno spostamento di competenza dal

giudice fallimentare al pretore, ed ha negato quindi la violazione

della garanzia del giudice naturale, riconoscendo anche che, in

sostanza, l'esattore non percepirebbe nulla in più di quanto avrebbe

conseguito se non avesse usufruito della procedura individuale.

Infine, la norma impugnata non sarebbe in contrasto col principio

di eguaglianza, giustificandosi la speciale protezione del credito

tributario per la particolarità del rapporto, inteso a tutelare il

preminente interesse finanziario dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, la questione di

costituzionalità dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle

imposte dirette viene sollevata sotto triplice profilo.

Si assume che la surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi

immobiliari già iniziati da altri, avrebbe come conseguenza lo

spostamento in ogni caso e la concentrazione degli atti da compiere,

nell'ambito esclusivo dell'ufficio pretorile, a norma degli artt. 200 e

seguenti del predetto testo unico: ciò con l'effetto di distogliere le

parti interessate dal giudice naturale, garantito dall'art. 25 prima

parte della Costituzione.

Si assume, in secondo luogo, con riferimento all'art. 24 della

Costituzione, che la surroga dell'esattore al creditore procedente

costringerebbe questi a sottostare coattivamente, senza possibilità di

contrapporre utili difese, all'iniziativa dell'esattore, con l'effetto

di vedere neutralizzato il soddisfacimento dei propri diritti di

credito.

Infine, si assume che il trattamento di favore riservato

all'esattore, risolventesi in una forma di autotutela, condurrebbe a

porre i cittadini in genere, in condizioni di inferiorità, perché

privati della garanzia loro derivante dall'espletamento dell'ordinario

procedimento concorsuale, con violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

La questione, in tutti gli aspetti sotto cui è presentata, non è

da ritenersi fondata.

2. - L'esecuzione cosiddetta esattoriale è già stata più volte

espressamente considerata da questa Corte (sentenze n. 87 del 1962; n.

83 del 1966; n. 115 del 1967) come un procedimento particolare, che si

conforma, sia pure accentuandolo, al principio della esecutorietà

degli atti amministrativi: e l'intervento direzionale del giudice

pretorile ne significa e garantisce la giurisdizionalità.

L'art. 205 in esame ripete, perfezionandola, la formula adottata

fin dal precedente testo unico n. 1401 (art. 65) e si pone dietro la

scia di principii basilari, ai quali è estraneo il dubbio di una

arbitraria sottrazione di competenza alla ordinaria sede concorsuale.

In particolare, la precitata sentenza n. 115 del 1967 ha fatto

applicazione di quei principii nel caso di rapporti tra esecuzione

esattoriale e procedura concorsuale fallimentare (art. 206 t.u.).

Va, conseguentemente, esclusa la non corrispondenza della norma in

esame al principio che garantisce il rispetto del giudice naturale,

inteso, secondo comune interpretazione, quale giudice precostituito per

legge; ciò in quanto, nel caso, l'intervento e la sede dell'organo

giurisdizionale risultano istituiti dalla legge in base a criteri

generali fissati in anticipo e non già "a posteriori", in vista di

singole controversie.

3. - Quanto è detto al numero precedente, vale anche come premessa

per escludere che l'art. 205 in esame contrasti con l'art. 24 della

Costituzione.

Questa Corte, con la seconda delle citate sentenze (la n. 83 del

1966) ha già esaminato a fondo il problema della compatibilità

dell'esecuzione esattoriale immobiliare con i diritti di azione e di

difesa garantiti costituzionalmente, concludendo che questa garanzia

debba riconoscersi operante, ove la si inquadri nel sistema della legge

speciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica

finanza mediante strumenti (atti amministrativi) dei quali è sempre

ammissibile contestare la legittimità ai sensi dell'art. 113 della

Costituzione.

Non sussistono né vengono qui prospettati validi motivi che

possano sorreggere diversa decisione.

L'ordinanza di rinvio dà, bensì, rilievo al fatto che, secondo

l'art. 205 in questione, il creditore procedente o il debitore vengono

ad essere sottoposti alla rigorosa alternativa di pagare subito

all'esattore l'importo del suo credito, ovvero di sottostare alla

surroga.

Tuttavia, siffatta situazione, a parte quanto si è detto, in

generale, circa la razionalità del sistema, non impone ma lascia al

creditore procedente o al debitore, la scelta volontaria tra le due

soluzioni, secondo i propri calcoli di convenienza.

Qualora, a seguito del mancato soddisfacimento, l'esattore eserciti

il diritto di surroga, proseguendo negli atti esecutivi già iniziati,

perverrà ad ottenere il pagamento della somma a condizione che

"nell'esecuzione non siano intervenuti altri creditori aventi diritto

di prelazione prevalente o concorrente" (artt. 205 e 239 t.u.). Il

diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del

contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla

distribuzione del prezzo, basta per escludere che il sistema ponga

l'esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere

la difesa di privati interessi.

Inoltre, la eventualità, quando il terzo incanto abbia avuto esito

negativo, che l'immobile sia devoluto di diritto allo Stato per la

minor somma tra il prezzo base e l'ammontare della imposta (art. 238

t.u.) non è tale da compromettere irrazionalmente la tutela dei

diritti del creditore istante, come, invece, prospetta l'ordinanza di

rinvio.

La norma predetta, al pari delle altre del sistema, risponde alla

immanente finalità di ovviare al pericolo di lunghe dilazioni nella

riscossione delle imposte, che deriverebbe dalla applicazione della

legge ordinaria (art. 591 c.p.c.) con la possibilità di

moltiplicazione degli incanti, a prezzo base estremamente ridotto, a

tutto vantaggio dell'eventuale acquirente più che dei singoli

creditori.

4. - Infine, nemmeno è fondata la questione, prospettata in

relazione all'osservanza del principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione. Questo principio, invero, è applicabile quando vi

sia omogeneità di situazioni da regolare legislativamente in modo

unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur

derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi

particolari: come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalità di

natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi

erariali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

(decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Modena in

riferimento agli artt. 24, 25 prima parte, e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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