Art. 198
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1987 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 4 giugno 1987
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 4 giugno 1987
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Una volta che sia riconosciuta dall'Amministrazione l'illegittimita` dell'imposizione e venga disposto, quindi, lo sgravio, la situazione del contribuente che non abbia diritto allo sgravio si differenzia nettamente da quella del contribuente che vi abbia diritto. Questi va percio` tenuto indenne degli oneri accessori connessi al tributo illegittimo ed ha diritto al rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione; poiche` questa, non essendo oggetto di un'obbligazione autonoma, trova il proprio necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, dell'imposta seguendone, altresi`, le sorti. Attesa, inoltre, l'affinita` di natura e funzione che lega la maggiorazione per prolungata rateazione all'indennita` di mora, costituisce una disparita` di trattamento dei contribuenti priva di obbiettiva giustificazione e, percio`, lesiva del principio di eguaglianza, il disporre che l'una - la maggiorazione per prolungata rateazione - sia esclusa dal rimborso e l'altra - indennita` di mora - al contrario sia rimborsabile (anche per effetto di sentenza costituzionale e, ora, in virtu` dell'art. 42 d.P.R. n. 602/1973). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione. - S. n. 13/1970.
Art. 198 Testo unico imposte dirette
L'art. 198 del t.u. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dopo avere stabilito (primo comma) che quando risultano iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono compresi - tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 - "anche gli aggi di riscossione". Esattamente tale disposizione è stata interpretata nel senso che dallo sgravio è esclusa l'indennità di mora.
Art. 3 cost. · Art. 198 Testo unico imposte dirette
V. Sent. 13/1970.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 198 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 4 giugno 1987. 11 parole aggiunte.
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 maggio 1987 n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art198 · fonte del testo
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