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[1]Sgravio dai ruoli

[2]Quando risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, dandone avviso al contribuente. Nello sgravio sono compresi, tranne che nei casi previsti dagli articoli 61 e 68, anche gli aggi di riscossione. Le liquidazioni di sgravio sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L'ufficio puo' procedere mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito lo sgravio, al recupero delle somme erroneamente sgravate, dandone avviso al contribuente.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 12 febbraio 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 205/1987

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1987

    Una volta che sia riconosciuta dall'Amministrazione l'illegittimita` dell'imposizione e venga disposto, quindi, lo sgravio, la situazione del contribuente che non abbia diritto allo sgravio si differenzia nettamente da quella del contribuente che vi abbia diritto. Questi va percio` tenuto indenne degli oneri accessori connessi al tributo illegittimo ed ha diritto al rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione; poiche` questa, non essendo oggetto di un'obbligazione autonoma, trova il proprio necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, dell'imposta seguendone, altresi`, le sorti. Attesa, inoltre, l'affinita` di natura e funzione che lega la maggiorazione per prolungata rateazione all'indennita` di mora, costituisce una disparita` di trattamento dei contribuenti priva di obbiettiva giustificazione e, percio`, lesiva del principio di eguaglianza, il disporre che l'una - la maggiorazione per prolungata rateazione - sia esclusa dal rimborso e l'altra - indennita` di mora - al contrario sia rimborsabile (anche per effetto di sentenza costituzionale e, ora, in virtu` dell'art. 42 d.P.R. n. 602/1973). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione. - S. n. 13/1970.

    Art. 198 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/1970

    Ha colpito questo articolo
    4 febbraio 1970

    L'art. 198 del t.u. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dopo avere stabilito (primo comma) che quando risultano iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono compresi - tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 - "anche gli aggi di riscossione". Esattamente tale disposizione è stata interpretata nel senso che dallo sgravio è esclusa l'indennità di mora.

    Art. 3 cost. · Art. 198 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 180/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    V. Sent. 13/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 198 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art198 · fonte del testo

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