Art. 198
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[1]Sgravio dai ruoli
[2]Quando risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, dandone avviso al contribuente. Nello sgravio sono compresi, tranne che nei casi previsti dagli articoli 61 e 68, anche gli aggi di riscossione. Le liquidazioni di sgravio sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L'ufficio puo' procedere mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito lo sgravio, al recupero delle somme erroneamente sgravate, dandone avviso al contribuente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 12 febbraio 1970
