Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1970 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Sgravio dai ruoli

[2]Quando risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, dandone avviso al contribuente. Nello sgravio sono compresi, tranne che nei casi previsti dagli articoli 61 e 68, anche gli aggi di riscossione. 31 Le liquidazioni di sgravio sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. L'ufficio puo' procedere mediante reiscrizione a ruolo, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito lo sgravio, al recupero delle somme erroneamente sgravate, dandone avviso al contribuente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio - 4 febbraio 1970, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970, n. 37) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennita' di mora".

Testo in vigore dal 12 febbraio 1970 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 205/1987

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1987

    Una volta che sia riconosciuta dall'Amministrazione l'illegittimita` dell'imposizione e venga disposto, quindi, lo sgravio, la situazione del contribuente che non abbia diritto allo sgravio si differenzia nettamente da quella del contribuente che vi abbia diritto. Questi va percio` tenuto indenne degli oneri accessori connessi al tributo illegittimo ed ha diritto al rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione; poiche` questa, non essendo oggetto di un'obbligazione autonoma, trova il proprio necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, dell'imposta seguendone, altresi`, le sorti. Attesa, inoltre, l'affinita` di natura e funzione che lega la maggiorazione per prolungata rateazione all'indennita` di mora, costituisce una disparita` di trattamento dei contribuenti priva di obbiettiva giustificazione e, percio`, lesiva del principio di eguaglianza, il disporre che l'una - la maggiorazione per prolungata rateazione - sia esclusa dal rimborso e l'altra - indennita` di mora - al contrario sia rimborsabile (anche per effetto di sentenza costituzionale e, ora, in virtu` dell'art. 42 d.P.R. n. 602/1973). Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione. - S. n. 13/1970.

    Art. 198 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/1970

    Ha colpito questo articolo
    4 febbraio 1970

    L'art. 198 del t.u. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dopo avere stabilito (primo comma) che quando risultano iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono compresi - tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 - "anche gli aggi di riscossione". Esattamente tale disposizione è stata interpretata nel senso che dallo sgravio è esclusa l'indennità di mora.

    Art. 3 cost. · Art. 198 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 180/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    V. Sent. 13/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 198 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 febbraio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 12 febbraio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio - 4 febbraio 1970, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970, n. 37) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennita' di mora".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art198 · fonte del testo

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