Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Accertamento

[2]L'accertamento dei redditi del contribuente soggetti alle imposte di ricchezza mobile o sui fabbricati nonche' l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito. 26 L'imponibile determinato analiticamente ai fini dell'imposta complementare sul reddito non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34 se non siano stati definitigli imponibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sui fabbricati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: [...] 2) dell'art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito".

Testo in vigore dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 18 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: [...] 2) dell'art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art141 · fonte del testo

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