Art. 143
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…
Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette
La legge 28 maggio 1959, n. 361, entrata in vigore il 1x gennaio 1960, qualifica "di acconto" le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti statali, ai fini della corresponsione dell'imposta complementare sul reddito, e recepisce così il principio già contenuto nell'art. 143 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) emanato in base alla delega legislativa di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, ed entrato in vigore pure il 1x gennaio 1960. Tale coincidenza cronologica nell'attuazione dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, unitamente alla coincidenza del rispettivo contenuto, costituisce elemento determinante per escludere l'utilità della verifica del vizio di eccesso di delega legislativa lamentato nei confronti al citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, giacché qualunque possa essere l'esito della verifica stessa, sarà, in ogni caso, la legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di costituzionalità, a regolare il rapporto d'imposta in esame, dando luogo ad una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto. È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata contro il citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 63 della legge.
Art. 143 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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7 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 1974. 404 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ritenute d'acconto
tolto: Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote:aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 143
tolto: a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga........................ 1,50%
tolto: b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga.....................4% Nei casi previsti dall'articolo 126, lettera b) la ritenuta d'acconto deve essere operata con le seguenti aliquote:
tolto: a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali compresa tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga.......... 1,50% b) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga............................. 4 % c) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi sia compreso tra le lire 960.001 e le lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga.......... 1,50% d) sull'ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, quando il totale degli assegni fissi superi le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga............... 4% e) sull'intera parte dei compensi non eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione...................... 1,50% f) sulla parte dei compensi eccedenti le lire 5.000.000 corrisposti a persone estranee all'amministrazione....... 4% L'elevazione della ritenuta d'acconto dalla misura dell'1,50 per cento a quella del 4 per cento si applica anche alle pensioni per la parte di reddito imponibile superiore a lire 5.000.000 annue. La stessa elevazione si applica altresi' alle indennita' di anzianita' e di previdenza sul complessivo ammontare eccedente le lire 417.000 imponibile per ogni anno di servizio prestato. Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento. Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art143 · fonte del testo
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