Art. 34
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il termine di 60 giorni entro cui il contribuente puo` proporre ricorso alle Commissioni tributarie per declaratoria di nullita` dell'atto di adesione all'accertamento, deve ritenersi congruo ai fini dell'esercizio del diritto, e non irragionevole in relazione al piu` ampio termine concesso - per le peculiari sue esigenze organizzative e funzionali - all'Amministrazione finanziaria; ne` puo` ritenersi illegittimo - in riferimento all'art. 76 Cost. - l'inserimento di siffatta previsione nel T.U. n. 645 del 1958, trattandosi di norma di contenuto corrispondente a quella di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, della L. 5 gennaio 1956 n. 1, recante (art. 63) la delega all'emanazione del suddetto testo unico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., e relativa all'art. 34, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui prevede termini diversi per il contribuente e per l'Amministrazione ai fini della proposizione del ricorso).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 34 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Adesione del contribuente all'accertamentoaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 34
tolto: L'imponibile puo' essere definito con l'adesione del contribuente, mediante redazione di apposito atto scritto del quale il contribuente ha diritto di avere copia. Tale atto, a pena di nullita', deve essere datato e sottoscritto dal rappresentante dell'ufficio e dal contribuente o da chi lo rappresenta e deve indicare le fonti produttive e gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'imponibile, con espresso riferimento alla dichiarazione del contribuente, se presentata. La declaratoria della nullita', prevista dal primo comma, senza pregiudizio dell'iscrizione a ruolo dell'imponibile concordato, deve essere richiesta dal contribuente o dall'ufficio - rispettivamente entro sessanta giorni dalla data dell'atto ed entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo - mediante ricorso alla commissione tributaria di primo grado. L'ufficio deve provvedere al nuovo accertamento entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullita' e' divenuta definitiva. Quando l'imponibile e' stato definito con l'adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro l'accertamento salvo il disposto del comma precedente; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art34 · fonte del testo
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