Art. 123
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come conseguenza della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, negli stessi sensi e con i medesimi limiti, le seguenti disposizioni del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: 1) art. 123, nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 2) art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito; 3) art. 142, nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; 4) art. 150, comma secondo, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123, spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta sulle società.
Art. 22 Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 123 Testo unico imposte dirette
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974. 49 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazioneaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 123
tolto: In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente aumentato del dieci per cento, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. L'aumento del dieci per cento non si opera per i redditi di categoria C/2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art123 · fonte del testo
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