Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2

[2]Le persone giuridiche private e pubbliche, ancorche' parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le societa' ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dall'art. 87 corrisposti ai prestatori di lavoro. La rivalsa deve essere operata in ciascun periodo di paga mediante ritenuta all'atto della corresponsione dei redditi. In caso di mancato esercizio della rivalsa l'imposta e' nuovamente riscossa mediante iscrizione a ruolo a nome del prestatore di lavoro. I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attivita' svolte in Italia nel loro interesse, corrispondono i redditi di cui all'art. 87 a prestatori di lavoro dipendenti da imprese estere non aventi stabile organizzazione in Italia. Sono obbligati al pagamento dell'imposta con facolta' di rivalersene verso i reddituari mediante ritenuta:

  • a)gli organizzatori di lotterie in genere per le vincite da essi dovute;
  • b)i soggetti tassabili in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito per gli interessi e premi dovuti aventi natura di redditi di capitale;
  • c)le imprese assicuratrici per gli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazione;
  • d)le imprese assicuratrici e gli altri enti e societa' per le somme dovute in dipendenza di vitalizi comunque costituiti.

[3]11 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

11

La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

17

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 112/1985

    Questione inammissibile
    23 aprile 1985

    Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale quando il giudice a quo non esprime una adeguata motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare degli elementi da cui si possa almeno desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - dell'art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la facoltà, e non l'obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta d'acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie).

    Art. 53 cost. · Art. 127 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 18 gennaio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 10 dicembre 1961, n. 1346

    La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art127 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari