Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 127, comma

terzo, lett. d. t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico sulle

imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1983 dalla

Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Pezzana Capranica del

Grillo Maria Adelaide ed altra c/E.T.I., iscritta al n. 690 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Pezzana Capranica del Grillo M.

Adelaide ed altra e dell'E.T.I.;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato Franco Voltaggio Lucchesi per Pezzana Capranica

del Grillo M. Adelaide ed altra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte di cassazione sez. I civile con ordinanza del 6

aprile 1983 ha sollevato d'ufficio questione incidentale di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della

Costituzione, dell'art. 127, terzo comma, lett. d), del t.u. 29 gennaio

1958, n. 645, nella parte in cui prevedeva, anziché l'obbligo,

soltanto la facoltà di rivalsa di quanto versato per ritenuta di

acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al

pagamento di rendite vitalizie, consentendo così l'esonero dal

pagamento del tributo dei beneficiari delle rendite.

Il giudizio a quo trae origine da un procedimento per ingiunzione

introdotto davanti al Presidente del Tribunale di Roma da Irma Castren

per inadempienza da parte dell'E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) di un

contratto di rendita vitalizia, dovuta in contropartita

dell'alienazione del dominio diretto di un complesso immobiliare.

L'E.T.I. si era difeso sostenendo di aver sottratto dalle mensilità

l'ammontare della trattenuta di acconto I.R.P.E.F. ai sensi dell'art.

47 d.P.R. n. 597 del 1973 e chiedendo in via riconvenzionale la

condanna della Castren al pagamento di quanto versato dall'ente stesso,

quale sostituto d'imposta, per ritenute alla fonte sulle somme pagate

alla Castren, in relazione alle quali non aveva operato la rivalsa.

Il Tribunale respingeva l'opposizione avanzata dall'E.T.I.. La

Corte di Appello di Roma, su impugnazione dell'E.T.I., revocava invece

il decreto ingiuntivo ed accoglieva la domanda riconvenzionale,

ritenuta fondata in quanto la violazione degli artt. 47 d.P.R. n.

597/1973, 1 d.P.R. n. 600/1973 e 95 d.P.R. n. 602/1973 comportava la

nullità del patto stipulato nell'atto di costituzione della rendita,

che aveva accollato all'E.T.I. il peso di imposte presenti e future,

lasciando la rendita pattuita al netto di ogni peso o imposta.

Avverso la sentenza hanno ricorso Maria Adelaide e Maria Sveva

Capranica del Grillo, eredi universali della Castren, nel frattempo

deceduta.

Ritiene la Corte di Cassazione che la nuova normativa

sull'I.R.P.E.F., equiparando con l'art. 47, lett. e), d.P.R, n.

597/1973 le rendite vitalizie ai redditi di lavoro dipendente e

rendendo così operante anche per esse l'obbligo della ritenuta di

imposta alla fonte e di rivalsa verso i percipienti, abbia posto in

essere un complesso di norme imperative che comportano la nullità dei

patti ad esse contrari, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c. o

comunque risolventesi nella loro concreta elusione (art. 1344 c.c.).

Senonché - secondo il giudice a quo - la nuova normativa sarebbe

inapplicabile al caso di specie e la controversia andrebbe risolta

sulla base della normativa vigente all'epoca della stipulazione del

contratto, ossia del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, il cui art. 127

viene impugnato, perché in contrasto con il principio della

proporzionalità dell'imposta alla capacità contributiva.

2. - Si sono costituite nel giudizio le parti private Maria

Adelaide Pezzana Capranica del Grillo e Maria Sveva Capranica del

Grillo, rappresentate dagli avv. Franco Voltaggio Lucchesi e Carlo

d'Amelio, deducendo l'infondatezza della questione sollevata.

Innanzitutto - argomenta la parte - trattandosi di corrispettivo di

trasferimento d'immobili verrebbe in considerazione l'art. 41 della

Costituzione, essendo il meccanismo concordato liberamente dalle parti

diretto ad assicurare l'equilibrio sinallagmatico della compravendita

mediante la corresponsione nel tempo di un importo minimo e certo;

cosicché una sua riduzione verrebbe a diminuire il corrispettivo,

violando il principio dell'autonomia negoziale nonché lo stesso

principio d'uguaglianza.

In secondo luogo, trattandosi di vitalizio a titolo oneroso, non vi

sarebbe violazione dell'art. 53, primo comma, Cost., poiché di

"reddito" si potrebbe parlare, nel caso di specie, soltanto dopo

recuperato il capitale in corrispettivo del quale il vitalizio era

stato costituito. Tassare l'intero ammontare - osserva la parte -

equivale a tassare un reddito inesistente.

Infine la pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost.,

che garantisce la progressività dell'imposta, sarebbe esclusa se si

considera che il patto operava limitatamente alla ritenuta,

proporzionale alla rendita, ma non aveva alcuna influenza in sede di

imposta complementare (né successivamente di I.R.P.E.F.), dato che la

rendita vitalizia concorreva pur sempre alla formazione del reddito

complessivo della contribuente ed a determinare la aliquota d'imposta.

Nulla quindi - secondo la parte - veniva sottratto al fisco né il

prelievo non era commisurato alle condizioni economiche del cittadino,

poiché la venditrice, obbligata ex art. 19 t.u. a presentare la

dichiarazione dei redditi, ben subiva le conseguenze che il vitalizio,

sommandosi ad altri redditi, comportava sull'ammontare dell'imposta

progressiva.

In una successiva memoria le parti hanno ribadito le loro tesi,

ponendo in risalto l'equivoco in cui sarebbe incorso il giudice

rimettente, equiparando la clausola contrattuale generatrice della

rendita vitalizia (oggetto del giudizio) con le clausole dirette a

mantenere invariato lo stipendio dei lavoratori nonostante gli aumenti

fiscali, che hanno presupposti e finalità completamente diversi.

3. - L'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), in persona del presidente

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo de Camelis, ha

depositato l'atto di costituzione fuori del termine di venti giorni

previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e precisamente il 2 marzo 1984. Essendo stata, infatti, pubblicata

l'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio

1984, la costituzione avrebbe dovuto avvenire entro il 14 febbraio. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti

o meno con l'art. 53 della Costituzione l'art. 127, terzo comma, lett.

d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la

facoltà, e non l'obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta

d'acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al

pagamento di rendite vitalizie.

Lo stesso articolo, al primo capoverso, prescrive invece per i

redditi corrisposti ai prestatori di lavoro, oltre all'obbligo della

ritenuta alla fonte, anche il corrispondente obbligo della rivalsa in

favore del datore di lavoro che ha pagato l'imposta.

Tale sistema - vigente prima dell'introduzione della nuova

normativa sull'I.R.P.E.F. (d.P.R. nn. 597, 600 e 602 del 1973) -

consentiva quindi la stipulazione di patti, come quello di specie, in

forza dei quali il percettore di un reddito, obiettivamente soggetto ad

imposta e non esente, veniva ad essere sollevato dal carico fiscale

gravante sul reddito percepito, trasferendone consensualmente il peso

su soggetto non tenuto in proprio al pagamento dell'imposta.

Secondo la Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione, tale

disciplina violerebbe l'art. 53 della Costituzione (che prevede un

prelievo fiscale commisurato alle condizioni economiche "subiettive"

dei cittadini e non semplicemente calcolato in funzione "obiettiva" del

reddito percepito), in quanto consente, mediante pattuizioni private,

che il contribuente si sottragga a quanto dovuto in proporzione alle

sue condizioni economiche effettive, trasferendo in tutto o in parte

l'onere fiscale su un altro soggetto.

2. - È fuor di dubbio che la questione sollevata sarebbe superata

se al caso di specie, oggetto del procedimento di merito, si dovesse

applicare l'attuale normativa che regola la materia.

Infatti l'art. 47, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

stabilisce che le rendite vitalizie costituite ai sensi dell'art. 1872

c.c. sono equiparabili ai redditi di lavoro dipendente e pertanto, ai

sensi dell'art. 24, terzo comma, del d.P.R. n. 600 della stessa data,

chi è tenuto alla corresponsione della rendita deve operare, all'atto

del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal

beneficiario con l'obbligo, e non più la facoltà, di esercitare la

rivalsa. E l'art. 95 del d.P.R. n. 602, sempre del 29 settembre 1973,

pone una sanzione a carico del debitore della rendita che non effettui

la prescritta ritenuta alla fonte.

Questo complesso di norme imperative - come osserva il giudice a

quo - comporta la nullità dei patti ad esse contrari ai sensi

dell'art. 1418, primo comma, c.c., fra i quali rientra certamente

quello oggetto della controversia di merito.

Si pone quindi in via preliminare il problema se la norma impugnata

sia da applicare alla fattispecie in esame, perché in caso contrario

la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.

Sul punto l'ordinanza di rimessione difetta di adeguata

motivazione, in quanto si riserva di accertare l'applicabilità della

norma impugnata, e la conseguente liceità del patto intervenuto tra le

parti, successivamente alla soluzione della questione di

costituzionalità sollevata davanti a questa Corte.

In tanto la nuova normativa sull'I.R.P.E.F. sarebbe inapplicabile

- ipotizza il giudice a quo - in quanto verrebbe non già ad incidere

sull'esecuzione periodica del contratto, bensì a modificare la

disciplina giuridica dell'atto generatore del rapporto. Ma la soluzione

dell'ipotesi così prospettata (sulla base di una giurisprudenza

ordinaria che non riguarda rapporti tributari, ma esclusivamente

rapporti di natura privata) viene rimessa all'esito del giudizio di

costituzionalità. Né va sottaciuto, peraltro, che la richiesta di

esercitare il diritto di rivalsa da parte del vitaliziante non infirma

l'originaria convenzione intervenuta con il beneficiario, ma attiene

alla sua esecuzione nel periodo successivo all'entrata in vigore della

nuova normativa, che rende obbligatoria la rivalsa.

La questione va quindi dichiarata inammissibile per difetto di

adeguata motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio de quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

(testo unico sulle imposte dirette), sollevata in relazione all'art. 53

della Costituzione dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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