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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]' di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di:

  • a)liquidazione prevista dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  • b)controllo sostanziale;
  • c)recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
  • d)gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
  • e)rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026

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