Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dalla partecipazione al gruppo IVA (articolo 70-decies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. L'opzione di cui all'articolo 123, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 121, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

  • a)viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
  • b)e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 122, comma 6, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
  • c)tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
  • d)tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale;
  • e)tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria. 3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui al comma 2, le lettere c), d) o e), si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria. 4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale. 5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art129 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari