Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea (articolo 38-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, comma 368, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

[2]1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea, entro il sesto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 92, comma 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 88. 3. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2, possono essere effettuate da intermediari, purche' regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art51 · fonte del testo

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