Art. 127
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' (articolo 70-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. 2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
