Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Attivo ereditario (articolo 9 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, a esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 88, 89, 97 e 98. 2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10 per cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti alla tutela di cui all'articolo 98.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
