Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Ufficio competente (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'articolo 10, comma 1, lettere b) o c). 2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
