[1]Territorialita' dell'imposta (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

[2]1. L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 3. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. 4. Agli effetti dei commi 2 e 3 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:

  • a)i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento a essi relativi;
  • b)le azioni o quote di societa', nonche' le quote di partecipazione in enti diversi dalle societa', che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
  • c)le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti di cui alla lettera b);
  • d)i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
  • e)i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e' residente nello Stato;
  • f)i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
  • g)i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 5. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. 6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi ((dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. 10 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo tolto: 24-bis aggiunto: 246 del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art88 · fonte del testo

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