Art. 16 — Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni
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E' costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. Il Fondo e' destinato:
- 1)a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
- 2)a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessita' familiari, entro i limiti delle disponibilita' liquide di ciascun esercizio. I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Testo in vigore dal 29 aprile 1950 al 8 dicembre 1957
