Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi:

  • a)morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
  • b)cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennita' od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
  • c)riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia piu' consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facolta' di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilita' di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo recupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facolta' di cui all'art. 45.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art32 · fonte del testo

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