E' costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. Il Fondo e' destinato:

  • 1)a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
  • 2)a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessita' familiari, entro i limiti delle disponibilita' liquide di ciascun esercizio. I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1957, n. 1139

2

La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1) che le "Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali".

Testo vigente dal 8 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1950 al 8 dicembre 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1957, n. 1139

    La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1) che le "Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art16 · fonte del testo

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