Salvo quanto e' disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 e' ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile. I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta. La restituzione avviene senza interessi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 aprile 1952, n. 212

1

La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 11) che "Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile".

Testo vigente dal 13 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1952

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1950 al 13 aprile 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 aprile 1952, n. 212

    La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 11) che "Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art17 · fonte del testo

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