[1]Art. 73, c.1, L.n. 219/1981 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e della tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648

[2]Idem, c.2 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

[3]Art. 8, c.1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988 3. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche:

  • a)a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del presente testo unico e a tutti gli atti di acquisto di cui all'articolo 10, comma 8, e all'articolo 13, comma 3, dello stesso decreto;
  • b)agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del presente testo unico e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti.

[4]Art. 8, u.c. D.L. n. 799/1980, conv. con mod. L.n. 875/1980 4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nello articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonche' di ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta erariale di trascrizione, prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952 dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi sismici.

[5]Art. 12, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. 875/1980 5. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i contributi in conto capitale erogati in base alla legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Testo in vigore dal 12 aprile 1990 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art70 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari