Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Esenzione da imposte e tasse per interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (articolo 73 legge 14 maggio 1981, n. 219) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
