[1]Art. 7, L.n. 291/81; Art. 2, c.1 L. n. 12/1988 1. Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti:

  • a)coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
  • b)assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
  • c)coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla regione;
  • d)promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  • e)formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 9;
  • f)coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o degli altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

[2]Art. 60, c.7 L. n. 219/1981; Art. 2, c.l, L. n. 12/1988 2. Per le finalita' di cui alla lett. b) del precedente comma ed alla lett. f) del successivo articolo 9 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, provincie e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria.

[3]Art. 3, c.1 D.L. n. 333/1981, conv. mod. L.n. 456/1981 3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico e in particolare nei precedenti commi le regioni sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico.

[4]Art. 60, c.3 L. n. 219/1981 4. Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme ed indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia.

[5]Art. 2, c. 17 L.n. 80/1984 5. Le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano gia' provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania e' costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino.

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art8 · fonte del testo

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