Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto. Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.

Testo vigente dal 8 novembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1133~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari