Gli atti, contratti, documenti e formalita', stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle localita' della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalita' per i quali si richiedono i benefici sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n. 178

2

La L. 29 aprile 1976, n. 178 ha disposto (con l'art. 16) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1979.

L. 7 marzo 1981, n. 64

3

La L. 7 marzo 1981, n. 64 ha disposto (con l'art. 24,comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985".

Testo vigente dal 31 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1981

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1976 al 31 marzo 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 marzo 1981, n. 64

    La L. 7 marzo 1981, n. 64 ha disposto (con l'art. 24,comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art16 · fonte del testo

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