Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1957 al 1 marzo 1959. Leggi il testo vigente →

(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1957 al 1 marzo 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 22 agosto 1957. 25 parole tolte, 19 parole aggiunte.

I limiti di reddito previsti tolto: negli aggiunto: dagli articoli 6 e 7 tolto: per la aggiunto: ai fini della corresponsione degli assegni familiari tolto: nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a L.aggiunto: , rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a tolto: L. aggiunto: lire 15.000 mensili per i due genitori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art9 · fonte del testo

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