Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1965 al 30 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391). ((I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 gennaio 1959, n. 26

6

La L. 25 gennaio 1959, n. 26 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica decorre dal dal 1 gennaio 1958.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

10

con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

Testo in vigore dal 15 agosto 1965 al 30 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1962 al 15 agosto 1965. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire tolto: 18.000 aggiunto: 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire tolto: 33 aggiunto: 43.000 mensili per i due genitori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art9 · fonte del testo

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