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[1](Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuita' del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto nella settimana almeno 24 ore di lavoro effettivo se operaio, o 30 se impiegato, o anche una media equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione dei lavoro in periodi ultrasettimanali. Qualora la durata del lavoro compiuto nella settimana o la durata media equivalente risulti inferiore ai limiti predetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art59 · fonte del testo

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