(Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239). Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, e' dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Spetta all'interessato l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata. I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'Autorita' giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale. 11 Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1964, n. 34) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797".

Testo vigente dal 9 febbraio 1964

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1964

    Ha colpito questo articolo
    1 febbraio 1964

    Il quarto comma dell'art. 58 del T.U. delle leggi sugli assegni familiari approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, è in contrasto con l'art. 113 della Costituzione sia perché deroga senza alcuna giustificazione al sistema delle notificazioni e comunicazioni a mezzo del servizio postale (il quale aderisce al criterio della "recezione"), sia perché il criterio della "spedizione", adottato dalla norma denunciata, fa decorrere il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria o del ricorso gerarchico dall'avverarsi di un fatto che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato e del cui verificarsi questi è in grado di avere notizia solo se e quando ne riceva comunicazione.

    Art. 58 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    Non contrastano con il diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.) gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria. Invero come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni familiari (artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, richiamati dall'impugnato art. 58 citato D.P.R. n. 797 del 1955), il principio secondo cui la tutela giurisdizionale è garantita contro gli atti della pubblica Amministrazione, non vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione (sent. n. 47 del 1964). Aggiungasi che la normativa in esame tende a far portare alla cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via amministrativa nel presupposto che l'INPS si conformi a legalità, il che non vuol dire affatto escludere o limitare la tutela giurisdizionale. Ne' v'è pericolo che l'inerzia o le lungaggini della pubblica Amministrazione possano procrastinare intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato disposto degli impugnati artt. 57 e 58 D.P.R. n. 797 del 1955 e degli artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in tale ipotesi, di proponibilità dell'azione giudiziaria senza che corra alcun termine di decadenza. L'adempimento dell'onere in esame non può neppure considerarsi a priori uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali giacché la procedura amministrativa rappresenta in molti casi il modo di soddisfare della pretesa più pronto e meno dispendioso.

    Art. 460 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 57 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/1964

    Questione infondata
    23 giugno 1964

    Cfr.: Ord. 24/1956 C. - S. n. 2/1964.

    Art. 24 cost. · Art. 136 cost. · Art. 58 Testo unico gli assegni familiari · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 9 febbraio 1964. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-1 febbraio 1964, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 08/02/1964, n. 34) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art58 · fonte del testo

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