Art. 65 — L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. B

((Per l'agricoltura)) gli assegni familiari vengono corrisposti:

  • 1)per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese;
  • 2)per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;
  • 3)per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere e), d), e), f), dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Testo vigente dal 19 ottobre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

tolto: Nel settore dell'agricolturaaggiunto: Per l'agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art65 · fonte del testo

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