[1](Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalita' dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni. Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano gia' stati trasmessi all'Istituto da precedenti datori di lavoro.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art68 · fonte del testo

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