Art. 21 — Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

(( L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita' di espropriazione. (L) Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L) Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente gia' designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui e' nominato il tecnico di cui al comma 4 ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (L) Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L) Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L) Le spese per la nomina dei tecnici:

  • a)sono liquidate dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe professionali;
  • b)sono poste a carico del proprietario se la stima e' inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta' tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (L) I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L) Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L) L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L) La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (L) In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e' adottata a maggioranza. (L) Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennita' risultante dalla relazione, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennita' non depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennita'. (L) Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L) Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L) Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L) La relazione della commissione e' depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)

Testo vigente dal 6 febbraio 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8781/2026

    8 aprile 2026

    In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui il destinatario dell'espropriazione non accetti l'indennità provvisoria e, invitato dall'Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione mediante tecnici, l'ente espropriante non può con il decreto di esproprio determinare l'indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazione peritale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità di proporre opposizione, nel termine previsto dal combinato disposto degli artt. 54, comma 1, del citato d.P.R. e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima sia a esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante, diviene anche inoppugnabile.

    Art. 21 · Art. 54 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 81 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003. 73 parole tolte, 124 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'autorita' espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita' di espropriazione. (tolto: Raggiunto: L) Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante invita il proprietario … giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennita', del procedimento previsto nei seguenti commitolto: . (R aggiunto: e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L) Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita' espropriante nomina due tecnici, tra … di cui al comma 4 ma e' prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (tolto: Raggiunto: L) Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (tolto: Raggiunto: L) Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, … dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (tolto: Raggiunto: L) Le spese per la nomina dei tecnici:

… e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera aggiunto: in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. (tolto: Raggiunto: L) I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (tolto: Raggiunto: L) Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (tolto: Raggiunto: L) L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (tolto: Raggiunto: L) La relazione dei tecnici e' depositata presso l'autorita' espropriante, che ne da' notizia … avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni. (tolto: R) Decorso ilaggiunto: L) In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione e' adottata a maggioranza. (L) Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennita' risultante dalla relazione, l'autorita' espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennita' non depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorita' espropriante tolto: autorizza il pagamento dell'indennita' ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestititolto: , per conto del proprietario. (R aggiunto: dell'eventuale maggior importo della indennita'. (L) Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (tolto: Raggiunto: L) Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (tolto: Raggiunto: L) Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione prevista dall'articolo 41tolto: . (R)

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. aggiunto: che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L) La relazione della commissione e' depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art21 · fonte del testo

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