Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 42 Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

42

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2 del presente articolo torna in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35.

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 2001

2001oggi
  1. 25 febbraio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 28 dicembre 2024 — 25 febbraio 2025per un mese
  3. 31 dicembre 2023 — 28 dicembre 2024per 12 mesi
  4. 30 dicembre 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  5. 30 giugno 2022 — 30 dicembre 2022per 6 mesi
  6. 31 dicembre 2021 — 30 giugno 2022per 6 mesi
  7. 31 dicembre 2020 — 31 dicembre 2021per un anno
  8. 31 dicembre 2019 — 31 dicembre 2020per un anno
  9. 1 gennaio 2019 — 31 dicembre 2019per 12 mesi
  10. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  11. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  12. 27 febbraio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  13. 1 marzo 2015 — 27 febbraio 2016per 12 mesi
  14. 22 ottobre 2014 — 1 marzo 2015per 4 mesi
  15. 1 marzo 2014 — 22 ottobre 2014per 8 mesi
  16. 18 agosto 2013 — 1 marzo 2014per 7 mesi
  17. 1 gennaio 2013 — 18 agosto 2013per 8 mesi
  18. 7 aprile 2012 — 1 gennaio 2013per 9 mesi
  19. 20 febbraio 2001 — 7 aprile 2012testo originarioper 11 anni

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2024 al 25 febbraio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art3 · fonte del testo

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