Art. 93 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Estinzione del reato. Revoca della sospensione

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Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art93 · fonte del testo

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