Art. 101 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico (( ovvero)) per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Testo vigente dal 9 settembre 1993

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Che cosa è cambiato dal 9 settembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 9 settembre 1993. 1 parola aggiunta.

Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico aggiunto: ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art101 · fonte del testo

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