Art. 28 — Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1). Sanzioni

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Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 6 febbraio 2016

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 414/1996

    Questione infondata
    24 dicembre 1996

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73, 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 in quanto già dichiarata non fondata con sentenza n. 360 del 1995. - S. n. 360/1995; O. n. 150/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 28 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 75 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 443/1994

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1994

    Come già puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quò, della previa verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilità della questione sollevata. Perciò, nella specie, non può darsi ingresso alla questione di legittimità costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non più penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorità rimettente non si è infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto più in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultano orientati in tal senso. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimità costituzionale, da parte del giudice 'a quò, della possibilità di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.

    Art. 28 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 75 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art28 · fonte del testo

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