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(( La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:

  • a)nella tabella I sono indicati:
  • 1)l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
  • 2)le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
  • 3)le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
  • 4)ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
  • 5)gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
  • 6)la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
  • 7)ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
  • b)nella sezione A della tabella II sono indicati:
  • 1)i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
  • 2)i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
  • 3)i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
  • 4)i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
  • c)nella sezione B della tabella II sono indicati:
  • 1)i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
  • 2)i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
  • 3)le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
  • d)nella sezione C della tabella II sono indicati:
  • 1)le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
  • e)nella sezione D della tabella II sono indicati:
  • 1)le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
  • 2)le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
  • 3)le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
  • f)nella sezione E della tabella II sono indicati:
  • 1)le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela)) 34
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006 al 3 aprile 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 296/1996

    Questione infondata
    23 luglio 1996

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate - in riferimento agli artt. 3…

    Art. 14 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006. 257 parole tolte, 488 parole aggiunte in 25 capoversi.

La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 tolto: deve essere aggiunto: e' effettuata in base ai tolto: criteri seguenti aggiunto: seguenti criteri:

a) nella tabella I tolto: devono essere aggiunto: sono indicati:

… siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali tolto: importanti intermedi per la loro sintesi;

3) le sostanze di tipo tolto: anfetaminico aggiunto: amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

6) tolto: i tetraidrocannabinoli e aggiunto: la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi aggiunto: naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra tolto: sostanza naturale o sintetica che possa aggiunto: pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensorialitolto: ;

tolto: 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera aggiunto: e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

b) nella tolto: tabella II devono essere indicate aggiunto: sezione A della tabella II sono indicati:

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

1) tolto: la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I aggiunto: i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) tolto: le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1) aggiunto: i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;

tolto: c) nella tabella III devono essere indicate:aggiunto: 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

tolto: 1) le sostanze di tipo barbiturico che abbianoaggiunto: 4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o tolto: ambedue aggiunto: entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad tolto: esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreche' tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati aggiunto: essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

tolto: 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);

tolto: d) nella tabella IV devono essere indicateaggiunto: c) nella sezione B della tabella II sono indicati:

1) tolto: le aggiunto: i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeuticotolto: , per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti tolto: dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III aggiunto: dai medicinali elencati nella sezione A;

aggiunto: 2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

aggiunto: 3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

tolto: 2) le preparazioniaggiunto: d) nella sezione C della tabella II sono indicati:

aggiunto: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze tolto: di cui al numero 1) aggiunto: elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella tolto: tabella V devono essere indicate le preparazioni aggiunto: sezione D della tabella II sono indicati:

aggiunto: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate tolto: nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, aggiunto: nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, tolto: non presentino aggiunto: presentano rischi di abuso tolto: e pertanto non vengano aggiunto: o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

aggiunto: 2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

aggiunto: 3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella tolto: tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che aggiunto: sezione E della tabella II sono indicati:

aggiunto: 1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo tolto: al aggiunto: a pericolo di abuso tolto: e alla possibilita' di farmacodipendenza aggiunto: o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D. Nelle tabelle tolto: debbono essere aggiunto: I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli … preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. Le sostanze incluse nelle tabelle tolto: debbono essere aggiunto: sono indicate con la denominazione comune internazionale tolto: eaggiunto: , il nome chimico, tolto: se esistenti, e con la denominazione comune tolto: ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia aggiunto: italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle tolto: sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purche' sia idonea ad identificarlo. aggiunto: la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del presente articolo).

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art14 · fonte del testo

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